[CLAC] Remissione in bonis per l'omesso Modello EAS

Michele Alberti michele_alberti a iol.it
Gio 13 Dic 2012 07:49:14 UTC


Inoltro questa circolare di aggiornamento fiscale, per evidenza delle
Associazioni che abbiano omesso o abbiano evaso in modo irregolare

l’adempimento.

 

Un caro saluto,

 

M.A.

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13 dicembre 2012

Remissione in bonis per l’omesso Modello EAS

Risoluzione n.110/E del 12 dicembre 2012

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità
dell’istituto della remissione in bonis per gli enti del terzo settore e in
particolare a quelli: 
- che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS; 
- che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti. 

L’articolo 30, co. 1, del DL 29 novembre 2008, n. 185, al fine di consentire
gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali
di tipo associativo che applicano le agevolazioni per le imposte dirette
previste dall’art. 148 del Tuir e ai fini IVA dall’art. 4, co. 4 , 2°
periodo, e co. 6 del DPR n. 633/72, l’onere di comunicare all’Agenzia delle
entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito
modello (Modello EAS) approvato con Provv. del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 02.09.2009. 

I tempi di presentazione del modello EAS - Il comma 2 dello stesso articolo
30 ha previsto che con il medesimo provvedimento fossero stabiliti “i tempi
e le modalità di trasmissione del modello”. 
Con specifico riferimento ai termini di presentazione del Modello EAS, il
richiamato provvedimento del 2 settembre 2009 aveva stabilito che il modello
avrebbe dovuto essere presentato: 
- per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del citato D.L.
n. 185 del 2008, entro il 30 ottobre 2009; 
- per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del
sessantesimo giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, entro
quest’ultima data. 

La proroga - Grazie all’art. 1, co. 1 del DL n. 225/2010, i termini per la
presentazione del modello EAS sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo
2011. 
Con Circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, par. 2.1, è stato precisato che,
per effetto dell’anzidetta proroga, i nuovi termini per la presentazione del
modello EAS erano i seguenti: 
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata
in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008); 
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore
del D.L. n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla data di
costituzione fosse scaduto prima del 31 marzo 2011; 
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali
il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31
marzo 2011, cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva. 

La remissione in bonis - L’art. 2, co. 1, del DL n. 16/2012, ha introdotto
l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere
dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti
formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la
possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. 

L’Agenzia in merito all’applicazione di tale istituto al terzo settore ha
chiarito che: 

- Enti che non hanno inviato il Modello EAS: conformemente all’indirizzo
interpretativo fornito con la Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012,
l’Agenzia conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio
del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto
modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari
a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato
articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. 

- Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini: i soggetti che
hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la
propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono
tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione, fatti salvi i
casi di variazione dei dati 
precedentemente comunicati, ma, fermo restando il possesso dei requisiti
previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, devono
versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00 entro il 31 dicembre 2012.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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