[CLAC] R: Regimi agevolati "No profit": Senza assemblee, addio benefici.

La Mente Comune lamentecomune a gmail.com
Lun 7 Ott 2013 20:45:01 UTC


direi che era ora! purtroppo per via di gentaglia del genere che usa pseudo
associazioni per eludere le tasse, poi creano normative che fanno di tutta
un'erba un fascio e costringono chi fa vero associazionismo a burocrazie
assurde, tipo modello eas per capirci....
speriamo che continuino così, stanando sta gente e mettendo in vigore
normative che consentano alle associazioni vere di avere chiarezza (non mi
rifersco alla questione assemblee soci che mi sembra il minimo del minimo)

Matteo


2013/10/7 skyjack a libero.it <skyjack a libero.it>

> Grazie Michele, notizia molto importante!
>
> Tony (Parapad)
>
> ----Messaggio originale----
> Da: michele_alberti a iol.it
> Data: 07/10/2013 11.30
> A: <studioalberti.ced a iol.it>
> Cc: <studioalberti.file a iol.it>, <clac a clacpd.org>
> Ogg: [CLAC] Regimi agevolati "No profit": Senza assemblee, addio benefici.
>
>
>  *7 ottobre 2013*
>
> *No profit. Senza assemblee, addio benefici*
>
> *Sentenza CTR Lombardia*
>
> Le associazioni sportive dilettantistiche e i circoli privati che non
> dimostrano la regolarità di convocazione e di pubblicità delle assemblee
> degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabilisce
> la natura non commerciale delle operazioni.
>
> *La sentenza*. È quanto si evince dalla lettura della sentenza n.
> 82/30/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
> *
> Il caso.* I giudici tributari di Milano hanno trattato il caso di una
> palestra che è si è vista recapitare quattrodici avvisi di accertamento -
> emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza - con cui l’Ufficio
> finanziario disconosceva le agevolazioni fiscali spettanti agli enti
> sportivi dilettantistici ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del
> 1986 (TUIR).
>
> *Natura commerciale dell’attività.* Rivolgendosi alla competente CTP,
> l’associazione ha lamentato l’infondatezza dell’accertamento emesso a suo
> carico, in quanto l’articolo 143 (ex articolo 108) del TUIR stabilisce che
> non possono essere considerate commerciali le prestazioni di servizi non
> rientranti nell'articolo 2195 del codice civile. L’adito giudice ha però
> ritenuto che l’attività della ricorrente avesse natura commerciale,
> respingendone il ricorso. A questo punto la parola è passata alla CTR della
> Lombardia.
>
> *Le dichiarazione dei soci.* I giudici regionali hanno ravvisato
> anch’essi la natura commerciale delle attività svolte dalla contribuente,
> confermando la decisione gravata. Ai sensi dell’articolo 148 del TUIR,
> ricorda la CTR, “non è considerata commerciale l'attività svolta nei
> confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità
> istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
> commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o
> partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a
> formare il reddito complessivo”. La medesima disposizione di legge, al
> comma 8 lettere c) e d), aggiunge che l’associazione deve uniformarsi nella
> sua organizzazione “al principio di democraticità, con l’obbligo di
> redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
> secondo le disposizioni statutarie”. Nel caso di specie però, la Guardia di
> finanza ha acquisito informazioni da un gran numero di soci che si sono
> dichiarati totalmente all’oscuro delle assemblee dell’associazione, né mai
> informati o convocati. Circostanza che ha fatto propendere i giudici di
> secondo grado per la bontà dell’operato dell’Ufficio.****
>
> *Autore: Redazione Fiscal Focus*
>
> ** **
>
> ** **
>
> *M.A.*
>
> * *
>
> *Studio Rag. Michele Alberti*****
>
> *Commercialista & Revisore contabile*
>
> *35129 PADOVA, via Longhin n. 131 – Tel. 049 651822 Fax 049 651112*****
>
> *35131 PADOVA, via Tommaseo n. 70* - *Tel. **& Fax 049 660425*****
>
> *Cell. 348-724-7767*****
>
>  ****
>
> *email: **michele_alberti a iol.it** ; **studioalberti.ced a iol.it*****
>
> ---****
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