[CLAC] Regimi agevolati "No profit": Senza assemblee, addio benefici.

Michele Alberti michele_alberti a iol.it
Lun 7 Ott 2013 09:30:44 UTC


7 ottobre 2013

No profit. Senza assemblee, addio benefici

Sentenza CTR Lombardia

Le associazioni sportive dilettantistiche e i circoli privati che non
dimostrano la regolarità di convocazione e di pubblicità delle assemblee
degli associati, non possono appartenere al regime agevolato che stabilisce
la natura non commerciale delle operazioni. 

La sentenza. È quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 82/30/2013
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. 

Il caso. I giudici tributari di Milano hanno trattato il caso di una
palestra che è si è vista recapitare quattrodici avvisi di accertamento -
emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza - con cui l’Ufficio
finanziario disconosceva le agevolazioni fiscali spettanti agli enti
sportivi dilettantistici ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del
1986 (TUIR). 

Natura commerciale dell’attività. Rivolgendosi alla competente CTP,
l’associazione ha lamentato l’infondatezza dell’accertamento emesso a suo
carico, in quanto l’articolo 143 (ex articolo 108) del TUIR stabilisce che
non possono essere considerate commerciali le prestazioni di servizi non
rientranti nell'articolo 2195 del codice civile. L’adito giudice ha però
ritenuto che l’attività della ricorrente avesse natura commerciale,
respingendone il ricorso. A questo punto la parola è passata alla CTR della
Lombardia. 

Le dichiarazione dei soci. I giudici regionali hanno ravvisato anch’essi la
natura commerciale delle attività svolte dalla contribuente, confermando la
decisione gravata. Ai sensi dell’articolo 148 del TUIR, ricorda la CTR, “non
è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”. La medesima
disposizione di legge, al comma 8 lettere c) e d), aggiunge che
l’associazione deve uniformarsi nella sua organizzazione “al principio di
democraticità, con l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”. Nel
caso di specie però, la Guardia di finanza ha acquisito informazioni da un
gran numero di soci che si sono dichiarati totalmente all’oscuro delle
assemblee dell’associazione, né mai informati o convocati. Circostanza che
ha fatto propendere i giudici di secondo grado per la bontà dell’operato
dell’Ufficio.

Autore: Redazione Fiscal Focus

 

 

M.A.

 

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